Prelevamento abusivo allo sportello Bancomat: la Banca è tenuta a rimborsare il correntista truffato?

Prelevamento abusivo allo sportello Bancomat: la Banca è tenuta a rimborsare il correntista truffato?
19 Giugno 2017: Prelevamento abusivo allo sportello Bancomat: la Banca è tenuta a rimborsare il correntista truffato? 19 Giugno 2017

Il prelevamento illecito del terzo allo sportello Bancomat può astrattamente essere eseguito utilizzando la tessera bancomat sottratta al correntista spesso tramite precedente manomissione dello sportello, ovvero una carta clonata.

In questa seconda ipotesi, c.d. “skimming”, la clonazione della carta viene effettuata mediante una particolare apparecchiatura elettronica che consente, durante il suo uso in un esercizio commerciale o in occasione di un prelievo di denaro presso lo sportello elettronico (Atm), di rubare i dati della banda magnetica con la semplice strisciata della carta stessa.

In entrambi i casi, invece, il codice PIN (Personal Identification Number), che non è in alcun modo ricavabile dalla banda magnetica, viene carpito generalmente attraverso una microtelecamera nascosta.

In questi casi, l’istituto di credito è tenuto a rimborsare il correntista di quanto prelevato abusivamente dal terzo?

Sul punto si è espressa in più occasioni la Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 806/2016.

Nel caso di specie, in occasione di un prelievo, lo sportello bancomat, in precedenza manomesso, aveva trattenuto la  tessera del correntista.

Quest’ultimo aveva segnalato immediatamente il fatto al vice direttore della Filiale, il quale gli aveva chiesto di tornare il giorno dopo.

Il giorno seguente, però, non veniva rinvenuta alcuna tessera bancomat all’interno dello sportello automatico, ma risultavano essere stati effettuati consistenti prelievi di contanti, per ben 7.000,00 euro.

L’attore, non rimborsato dalla Banca, intentava quindi una causa civile contro di essa, affermando di aver comunicato immediatamente e per iscritto l’evento al vice direttore e di aver sporto denuncia all’Autorità giudiziaria nei giorni immediatamente successivi.

Ciò nonostante, nelle due fasi di merito, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano rigettato la sua domanda.

I Giudici di merito avevano, infatti, affermato che la comunicazione non era avvenuta entro i termini contrattualmente previsti.

Inoltre, il prelievo abusivo doveva essere ascritto in via esclusiva alla responsabilità del correntista medesimo, in quanto, dalle videoriprese delle telecamere della banca, era emerso che il cliente aveva “permesso” ad una persona ignota, avvicinatasi a lui con il pretesto di volerlo aiutare nell’operazione, di vedere e memorizzare il proprio codice.

La causa, approdata in Cassazione, ha visto invece accolte le ragioni del correntista.

I Giudici di Piazza Cavour, infatti, hanno rilevato come “Ai fini della valutazione della responsabilità contrattuale della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat trattenuta dallo sportello automatico, non può essere omessa, a fronte di un'esplicita richiesta della parte, la verifica dell'adozione da parte dell'istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l'intempestività della denuncia dell'avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari; infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell'accorto banchiere” (Cassazione civile, Sez. I, sentenza 19 gennaio 2016, n.806).

In senso conforme, si è espressa successivamente anche Cassazione civile n. 16333/2016, in un caso in cui invece la carta bancomat era stata smarrita dal correntista e lo smarrimento non era stato prontamente denunciato.

In conclusione, dalle citate sentenze si evince che, a fronte di un prelevamento abusivo allo sportello Bancomat da parte di terzi, l’istituto di credito è tenuto a rimborsare il proprio correntista ogni qualvolta non abbia svolto la propria attività con la diligenza dell’accorto banchiere, che implica un impegno maggiore rispetto alla diligenza del “buon padre di famiglia” e si concretizza, ad esempio, nell’adozione di misure idonee a garantire la sicurezza del servizio bancomat da eventuali manomissioni ovvero nel rilevare tempestivamente (e bloccare) operazioni di prelievo anomale per numero e/o per importo, a prescindere dalla tempestività o meno, sotto il profilo contrattuale, della segnalazione del cliente.

   

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